STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 1 – Denominazione
È costituita un’Associazione di Promozione Sociale nella forma di associazione non riconosciuta, denominata “GREEN INFLUENCER CLUB Associazione di Promozione Sociale” in breve “GREEN INFLUENCER CLUB APS”.
Articolo 2 – Sede
L’Associazione ha sede nel Comune di ROMA all’indirizzo determinato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.
Articolo 3 – Scopo e Attività Istituzionali
- A) Attività Istituzionali
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Scopo dell’associazione è raggruppare le figure operanti nella comunicazione ecologico-ambientale all’interno dei social network e promuovere gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. In particolare, l’obiettivo principale è di incentivare sui social network il dibattito attinente alla crisi ambientale, stimolando il confronto, attraverso canali virtuali, sui temi della sostenibilità e della transizione ecologica e realizzando uno scouting dei profili aventi una mission ecologico/ambientale, al fine di elaborare campagne comunicative condivise, il tutto mirato a individuare quale destinatario prevalente delle attività associative il mondo giovanile, con esclusione di qualsiasi attività riservata alle Agenzie di influencer e talent, ma operando quale tramite tra influencer e enti di qualsiasi natura.
Per il raggiungimento di tale scopo l’associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- B) Attività diverse
Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, l’Associazione può svolgere attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto alle attività principali sopra indicate nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97 CTS, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.
- C) Modalità di esercizio
L’Associazione esercita le attività sopra individuate prevalentemente a favore di associati, loro familiari/terzi ed avvalendosi in via prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.
L’Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.
Articolo 4 – Associati
- A) Numero degli associati
L’Associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre associazioni di promozione sociale; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal comma 1 bis dell’art. 35 del CTS.
Possono essere ammessi come associati altri ETS o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale associate.
- B) Categorie di associati
Gli associati – nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione – si dividono in:
- Ordinari: sono i fondatori e coloro che, successivamente alla costituzione della APS, senza svolgere attività di volontariato, intendono parteciparvi perché ne condividono le finalità e gli scopi e che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’assemblea;
- Volontari: sono coloro che svolgono attività in favore della Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il raggiungimento dello scopo della APS in modo personale, spontaneo e gratuito.
- Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- Benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari.
- C) Ammissione
L’ammissione avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione e su domanda dell’interessato. L’organo amministrativo deve rispondere entro sessanta giorni dalla domanda; in esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L’eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l’assemblea degli associati.
- D) Diritti e doveri
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’organo amministrativo.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione) facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’associato.
La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcuna forma alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Articolo 5 – Volontari
L’Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo prevalente dell’opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell’opera di terzi volontari.
Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’Associazione.
I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Articolo 6 – Recesso ed esclusione
La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.
Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
L’associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione motivata dell’organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea.
In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l’associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
Articolo 7 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Associati;
- l Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 30 CTS.
Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.
Articolo 8 – Assemblea degli Associati
- A) Competenza
L’Assemblea degli Associati:
- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, l’Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.
- B) Convocazione
L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno sette giorni prima dell’assemblea.
- C) Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli associati. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.
Ciascun associato esprime un solo voto. All’associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 associati con un massimo di 5 (cinque) voti.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso in cui l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.
Il voto si esercita in modo palese.
- D) Svolgimento
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio di Amministrazione o, in assenza anche di questo, dall’associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.
Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
- che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.
L’assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo.
- E) Maggioranze
L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l’approvazione del bilancio i componenti il Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.
Articolo 9 – Consiglio di Amministrazione
- A) Composizione
Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di membri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) determinato dall’assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra gli associati persone fisiche o anche tra gli aderenti degli enti associati e da questi indicati.
Ai sensi dell’articolo 26, 4° comma, CTS, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra gli appartenenti alla categoria degli Associati fondatori.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- onorabilità personale, proveniente dalla propria esperienza personale e professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’Associazione.
Dalla funzione di componente del Consiglio di Amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.
Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere; quest’ultimo può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.
- B) Funzioni
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta al Consiglio di Amministrazione di:
- nominare il Presidente e eventualmente il Vice Presidente;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l’Assemblea degli Associati;
- provvedere in merito all’ammissione e all’esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti e similari;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri organi.
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
- C) Funzionamento
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno (48) quarantotto ore.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell’Organo di Controllo, ove nominato.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell’Organo di Controllo – ove nominato – siano stati informati e non vi si oppongano.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
- che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio.
- D) Doveri dell’ufficio
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.
I componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell’art. 2475-ter del codice civile.
Articolo 10 – Presidente dell’Associazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto in sede di atto costitutivo e successivamente dai componenti del Consiglio stesso.
La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha designato; è rieleggibile.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l’Associazione in qualunque grado.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre:
- cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ne coordina il lavoro,
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell’associazione,
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell’associazione,
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione,
- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio di Amministrazione,
- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile dalla sua adozione.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.
Articolo 11 – Organo di Controllo
- A) Funzioni
Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento.
I componenti dell’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.
- B) Composizione
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate.
I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2399 codice civile.
I componenti dell’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
La funzione di componente dell’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 12 – Revisione Legale dei Conti
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Articolo 13 – Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è composto dal Fondo di dotazione costituito dal versamento delle quote degli associati Fondatori e può essere composto dal ricavato di finanziamenti/contribuzioni da parte di Silverback S.R.L., con sede in Roma, alla Via Portuense n. 157 (Codice Fiscale e Partita IVA 10379211005) – che assumerà la qualità di “founder” sostenitore non associato e garantirà all’Associazione l’utilizzo degli spazi ricompresi nella propria sede – nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell’Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 8 del CTS.
Articolo 14 – Bilancio
L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS ‘a sensi di legge, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all’assemblea degli associati, per l’approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione.
Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione deve:
– pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all’Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati;
– predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge. Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione di Promozione Sociale o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.
Articolo 15 – Risorse
- L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Articolo 16 – Devoluzione
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell’Assemblea degli Associati previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell’articolo 9 del CTS.
Articolo 17 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
Roma, 26 luglio 2022